Valutazione impatto ambientale

Valutazione impatto ambientale (VIA): cos’è e come si misura

La Valutazione Impatto Ambientale è una procedura volta a migliorare la qualità dell’ambiente e, di conseguenza, della vita di chi lo popola. Leggi il nostro approfondimento, scopri cos’è la valutazione dell’impatto ambientale, come si misura e quali sono i principali campi d’applicazione!

Cosa si intende per impatto ambientale?

L’ecosistema naturale è soggetto a profondi e costanti cambiamenti causati dalle numerose e differenti attività umane, condizioni che, nel tempo, possono vincolare ed influenzare il futuro dell’intero pianeta.

Cos’è dunque l’impatto ambientale?

Non è altro che un’alterazione, diretta o indiretta, positiva o negativa, dell’ambiente, da intendersi come un complesso sistema costruito su profonde relazioni ed interazioni tra elementi naturalistici, chimici, fisici, architettonici, culturali, economici, agricoli, antropici, climatici e paesaggistici.

Da cosa dipendono dunque tali alterazioni?

Come anticipato, possono dipendere dalle attività e dai progetti svolti da uomo e industrie, nelle loro diverse fasi ed eventuali criticità e malfunzionamenti. 

La Valutazione di Impatto Ambientale: a cosa serve?

La Valutazione di Impatto Ambientale, anche detta "VIA", coinvolge una serie di misure volte ad individuare gli effetti possibili sull’ambiente derivanti da particolari attività.

Si tratta di un’analisi preventiva che considera e valuta eventuali conseguenze sulla salute e sul benessere umano in seguito all’implementazioni delle attività di cui sopra. 

La procedura VIA permette di individuare ogni possibile misura volta a prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sull’ecosistema, ancor prima che essi avvengano. 

La normativa che regola la Valutazione di Impatto Ambientale

Attraverso la Direttiva 337 del 1987, l’unione Europea ha fornito le linee guida in materia, recepite poi in Italia solo nel 2006, con il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152

Quest’ultimo, all’articolo 6 e negli allegati della parte seconda, determina quando è obbligatorio sottoporre un progetto a una VIA.

I principi della VIA

Qui di seguito i principi fondamentali su cui si basa la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale previsti dalla Direttiva 85/337.

Prevenzione

Un’analisi approfondita determina ogni possibile impatto derivante dalla realizzazione dell’opera/attività/progetto al fine di migliorare la qualità della vita e dell’ambiente. 

È fondamentale un dialogo tra chi si occupa del progetto e chi autorizza le fasi di raccolta, analisi e impiego dati ai fini di sortire i risultati utili.

Analisi e interazione

È necessaria una corretta analisi delle componenti ambientali e delle interazioni tra ogni possibile effetto. 

Partecipazione

È utile un’apertura del processo di valutazione all'attivo contributo dei cittadini per garantire il più alto grado di trasparenza possibile.

La VIA prevede fasi specifiche da rispettare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e più precisamente:

  • scoping o definizione dello studio di impatto ambientale;
  • presentazione del progetto e pubblicazione;
  • svolgimento delle consultazioni;
  • valutazione delle consultazioni e dello studio di impatto ambientale;
  • decisione;
  • informazione sulla decisione;
  • monitoraggio continuo.

Lo studio ambientale

Abbreviato con l'acronimo SIA, è il cuore della VIA attraverso il quale si identificano, si prevedono e si stimano quantitativamente gli effetti che un progetto può sortire sull'equilibrio ambientale a livello fisico, ecologico, estetico e socio-culturale.

Lo studio ambientale tiene conto di diversi fattori riportati nell'allegato I del DPCM 27 Dicembre 1988, ovvero:

  • atmosfera: qualità dell’aria e relative caratteristiche climatiche;
  • suolo e sottosuolo: caratteristiche dal punto di vista geologico, geomorfologico e pedologico;
  • flora e fauna presenti, con particolare attenzione ad eventuali specie protette;
  • ecosistemi, ovvero elementi diversi che creano un sistema dotato di struttura specifica, e caratterizzati da una costante evoluzione nel tempo;
  • salute pubblica, ovvero la presenza umana;
  • radiazioni, rumori, vibrazioni che potrebbero impattare sulla salute dell’uomo e sull’ambiente in generale;
  • paesaggio: caratteristiche morfologico-culturali, comunità umane interessate e beni culturali.

Come si effettua uno studio ambientale?

La struttura di uno studio ambientale corretto prevede contenuti essenziali e necessari:

  • l'analisi qualitativa dell'ambiente;
  • la descrizione ambientale incluse eventuali componenti soggette ad effetti negativi;
  • l'analisi delle problematiche emerse nel corso dello studio;
  • l'indicazione di soluzioni alternative;
  • la descrizione degli impatti, sia positivi che negativi, sull'ambiente;
  • le misure da intraprendere per mitigare o compensare suddetti effetti;
  • una sintesi non tecnica.

Questi contenuti rendono coerente e conforme la redazione dello studio ambientale.

I quadri dello studio ambientale

Uno studio ambientale corretto prevede anche 3 quadri di riferimento.

Quadro di riferimento programmatico

Si tratta della parte del documento che prende in esame il progetto sulla base degli atti di pianificazione e programmazione, sia territoriali che settoriali, considerando eventuali atti di rilievo per il caso specifico, come piani decennali ANAS o piani regionali e provinciali.

 È necessario, inoltre, verificare la coerenza dell'opera con gli obiettivi posti dagli atti di pianificazione, specificare eventuali variazioni sui tempi di realizzazione e sul progetto stesso, rappresentare l’attualità del progetto.

Il quadro di riferimento progettuale

Questo quadro prevede due parti distinte: la prima relativa alla descrizione del progetto, eventuali soluzioni adottate, inquadramento nel territorio, motivazioni della definizione del progetto e la seconda dedicata ad approfondimenti sulla descrizione del progetto, le motivazioni tecniche delle scelte, le misurazioni, eventuali provvedimenti ed interventi specifici del caso.

Il quadro di riferimento ambientale

Qui vengono inserite stime qualitative e quantitative degli impatti ambientali generati dall'opera ed esaminate tutte le alternative progettuali. 

Questa fase prevede anche un confronto tra lo stato di qualità ante-operam e lo stato di qualità post-operam di componenti e fattori ambientali. Infine, è necessario descrivere le modifiche che l'opera apporterà rispetto alla situazione presente effettuando una stima rispetto alla possibile evoluzione in seguito all’intervento, nel breve/medio periodo. 

Quando la VIA è obbligatoria?

La VIA è obbligatoria nei casi in cui è possibile un impatto negativo sull’ambiente, facendo riferimento all’articolo 6 del D.Lgs 152/2006 per individuare 2 diversi campi di applicazione:

  1. Attività soggette a VIA: ossia quei progetti elencati agli allegati II e III della parte seconda del D.Lgs 152 e di quelli riportati all'allegato II-bis e all'allegato IV, solo se sono relativi a nuove opere che hanno un impatto ambientale su aree naturali protette;
  2. Attività sottoposte a verifica di assoggettabilità: progetti elencati nell'Allegato II Parte II del D.Lgs. 152/2006, o le modifiche alle opere in Allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 s.m.i., che possono comportare "effetti negativi e significativi sull'ambiente" e i progetti in Allegato II-bis e Allegato IV, sulla base dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015.

Verifica di Assoggettabilità

La verifica di assoggettabilità, o screening è necessaria in tutti quei progetti che devono essere sottoposti a verifica per capire se è necessaria la VIA. 

In questo caso, l’iter prevede fasi specifiche, ovvero:

  • presentazione del progetto: fase in cui i documenti di approfondimento vengono pubblicati sul sito delle autorità insieme allo studio ambientale preliminare;
  • presentazione delle osservazioni da svolgere entro 45 giorni dalla pubblicazione del progetto sul web;
  • richiesta di integrazioni, da presentare entro 45 giorni sulla base di eventuali osservazioni richieste dalle autorità e da integrare al progetto;
  • decisione: step finale, entro 45 giorni l’autorità preposta verifica se il progetto possa impattare negativamente sull’ambiente che lo ospita. 

Infine lo studio deve descrivere in modo preciso il dettaglio del progetto, possibili esiti ed alternative valide, a tutela dell’ambiente.

Opzione Zero

Ogni studio deve necessariamente contenere l’Opzione Zero, ovvero l’eventualità di non realizzare l'opera; infatti unicamente valutando il peso della non esistenza di un impianto, oppure opera, è possibile soppesarne veramente l'incidenza sul territorio.

Chi si occupa della Valutazione di Impatto Ambientale?

L’articolo 22 del D.Lgs 152/06 attesta che:

"(…)per garantire la completezza e la qualità dello Studio di Impatto Ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente cura che(… )

c) la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che l'esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali (…)"

Ciò determina quindi che la Valutazione di Impatto Ambientale sia a carico di un professionista iscritto all’albo regolarmente che possa apporre la firma sul progetto in veste ufficiale. 

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